Forfettario e fattura elettronica: la guida agli obblighi
Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, senza più alcuna soglia di ricavi. Capire come compilarla correttamente - dicitura di non applicazione dell'IVA, codice natura, marca da bollo e termini di emissione - è oggi essenziale per evitare sanzioni e gestire l'attività in modo sereno.
L'obbligo di fattura elettronica per i forfettari: come si è arrivati al 2024
Per anni i forfettari hanno beneficiato di un esonero dalla fattura elettronica, potendo continuare a emettere fatture cartacee o in PDF. Questa situazione è cambiata in modo graduale:
- Fino al 30 giugno 2022: esonero generalizzato per tutti i forfettari.
- Dal 1° luglio 2022: obbligo introdotto per chi nell'anno precedente aveva conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 €.
- Dal 1° gennaio 2024: obbligo esteso a tutti i forfettari, indipendentemente dal volume di ricavi.
Oggi quindi non rileva più quanto fatturi: chiunque operi in regime forfettario deve emettere le proprie fatture in formato elettronico XML, trasmettendole allo SdI. Lo stesso vale per chi sta valutando di aprire partita IVA in forfettario: la fattura elettronica è ormai parte integrante della gestione fin dal primo giorno.
Cosa cambia in fattura: niente IVA, ma regole precise
La caratteristica distintiva del forfettario è la non applicazione dell'IVA. In fattura non si addebita imposta al cliente, ma non basta semplicemente "non scriverla": occorre indicare una dicitura specifica e valorizzare correttamente i campi del tracciato elettronico.
La dicitura di non applicazione dell'IVA
Ogni fattura deve riportare il riferimento normativo che giustifica l'assenza dell'imposta. La formula più utilizzata richiama i commi della legge istitutiva del regime.
Dicitura corretta da inserire in fattura:
"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 - regime forfettario."
Il codice natura IVA
Nel file XML della fattura elettronica, oltre alla dicitura testuale, va indicato il codice natura N2.2 ("operazioni non soggette - altri casi"). Questo codice segnala allo SdI e al cliente che si tratta di un'operazione non assoggettata a IVA. La maggior parte dei gestionali precompila automaticamente questo campo una volta impostato il regime forfettario nell'anagrafica.
La marca da bollo da 2 euro
Poiché le fatture del forfettario sono prive di IVA, su quelle di importo superiore a 77,47 € è dovuta la marca da bollo da 2,00 €. Nella fattura elettronica non si applica un contrassegno fisico: si valorizza l'apposito campo del bollo nel tracciato e il versamento avviene in modalità virtuale.
L'Agenzia delle Entrate calcola l'importo dovuto in base alle fatture trasmesse e lo mette a disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi. Il pagamento è trimestrale e può essere effettuato direttamente dal portale (con addebito su conto) oppure tramite modello F24. È buona prassi indicare in fattura se il bollo è a carico del cliente o del professionista.
Termini di emissione e trasmissione
La fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa allo SdI, non quando viene "stampata". I termini da rispettare sono:
- Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (incasso del compenso o consegna del bene).
- Fattura differita: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, utilizzabile in presenza di DDT o per più operazioni verso lo stesso cliente nel medesimo mese.
Tabella riassuntiva degli obblighi
| Aspetto | Regola per il forfettario |
|---|---|
| Obbligo fattura elettronica | Sì, per tutti dal 1° gennaio 2024 (via SdI) |
| IVA | Non applicata |
| Dicitura | Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 |
| Codice natura IVA | N2.2 |
| Marca da bollo | 2,00 € se fattura > 77,47 € (virtuale, versamento trimestrale) |
| Termine fattura immediata | Entro 12 giorni dall'operazione |
| Termine fattura differita | Entro il 15 del mese successivo |
| Conservazione | Elettronica a norma per 10 anni |
Conservazione elettronica a norma
Emettere la fattura non è sufficiente: la normativa impone la conservazione elettronica a norma per 10 anni. Si tratta di un processo che garantisce autenticità, integrità e leggibilità nel tempo dei documenti, diverso dal semplice salvataggio di un PDF sul computer. Conservare un file XML su una cartella locale non soddisfa l'obbligo.
Per questo conviene affidarsi a un servizio di conservazione integrato. Molti programmi pensati per il software di fatturazione elettronica per forfettari includono la conservazione automatica; in alternativa è disponibile il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate, attivabile dal portale Fatture e Corrispettivi.
Quali strumenti usare per emettere le fatture
Per generare e trasmettere il file XML è necessario un software o gestionale abilitato. Le opzioni principali sono due:
- Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate: accessibile dal portale Fatture e Corrispettivi tramite SPID, CIE o credenziali Entratel/Fisconline. È adatto a chi emette poche fatture e non ha esigenze particolari.
- Software di fatturazione a pagamento: offrono automazioni utili come dicitura e codice natura precompilati, calcolo del bollo, scadenziario, conservazione integrata e gestione del calcolo delle tasse del forfettario.
Verifica sempre la tua situazione. La normativa fiscale può aggiornarsi e ogni attività ha specificità proprie (codici natura particolari, operazioni con l'estero, casi di reverse charge). Prima di impostare il gestionale, verifica le indicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate e, in caso di dubbi, confrontati con il tuo commercialista.
In sintesi, la fattura elettronica è oggi un obbligo per tutti i forfettari: una volta configurato correttamente il software con dicitura, codice natura N2.2, gestione del bollo e conservazione, l'adempimento diventa rapido e quasi automatico, lasciando più tempo per la propria attività.
Domande frequenti
I forfettari sono obbligati alla fattura elettronica nel 2024?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) riguarda tutti i contribuenti in regime forfettario, senza più alcuna soglia di ricavi. Non esistono più esoneri legati al fatturato.
Devo applicare l'IVA nelle fatture da forfettario?
No. Il forfettario non addebita l'IVA in fattura. Occorre indicare la dicitura di non applicazione dell'IVA e utilizzare il codice natura N2.2 nel tracciato XML della fattura elettronica.
Quando va applicata la marca da bollo da 2 euro?
La marca da bollo da 2,00 € è dovuta sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 €. Nella fattura elettronica si valorizza l'apposito campo del bollo e il versamento avviene in modalità virtuale, con scadenze trimestrali tramite il portale Fatture e Corrispettivi o modello F24.
Entro quanto tempo devo emettere la fattura?
La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dalla data dell'operazione. La fattura differita (per cessioni con DDT o operazioni dello stesso mese verso lo stesso cliente) può essere emessa entro il 15 del mese successivo.
Per quanto tempo vanno conservate le fatture elettroniche?
Le fatture elettroniche devono essere sottoposte a conservazione elettronica a norma per 10 anni. Molti software di fatturazione offrono questo servizio in automatico; in alternativa è disponibile il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate.
Avvertenza. I contenuti e i calcolatori di Partitando hanno finalità esclusivamente informative e divulgative e non sostituiscono la consulenza di un commercialista o di un professionista abilitato. I valori fiscali e contributivi cambiano ad ogni legge di bilancio: verifica sempre le aliquote vigenti sulle fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS). Ultimo aggiornamento dei dati: 20/06/2026.